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Il manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali (DSM V) definisce i seguenti criteri per la diagnosi del Disturbo pedofilico:

  1. Eccitazione sessuale ricorrente e intensa, manifestata attraverso fantasie, desideri o comportamenti, per un periodo di almeno sei mesi, che comportano attività sessuale con un bambino in età prepuberale o con bambini (in genere sotto i 13 anni di età);
  2. L’individuo ha messo in atto questi desideri sessuali, oppure i desideri o le fantasie sessuali causano marcato disagio o difficoltà interpersonali;
  3. L’individuo ha almeno 16 anni di età ed è di almeno 5 anni maggiore del bambino o dei bambini di cui al criterio 1.

Nota: Non comprende un individuo in tarda adolescenza coinvolto in una relazione sessuale con un individuo di 12-13 anni.

I criteri indicati dal DSM V servono per stabilire se, dal punto di vista clinico, siamo in presenza di un determinato disturbo. Nel caso della pedofilia, come in altri disturbi in cui vengono coinvolte, loro malgrado, altre persone, è necessario considerare l’impatto a breve e lungo termine del comportamento, sia dal punto di vista psicologico, che legale.

Il DSM V richiede che fantasie, desideri e comportamenti siano presenti per un periodo di almeno 6 mesi, ma è evidente che la vittima è vittima di quel pedofilo, anche se accade una sola volta.

Un pedofilo, secondo il DSM V, non sarebbe tale se abusasse di un bambino, o di più bambini, per soli 5 mesi e 29 giorni? E un sedicenne che avesse rapporti sessuali con una dodicenne non consenziente, o incapace di cogliere quanto sta accadendo, non è da considerarsi pedofilo?

La pedofilia mette in moto reazioni emotive intense, difficilmente contemplabili dai criteri riportati sopra. Per chi, come me, esercita la professione di psicoterapeuta, la presenza in studio di un qualsiasi tipo di paziente / disturbo, non dovrebbe mettere in moto aspetti irrisolti della propria vita. Uno psicologo vittima di abusi  nell’infanzia, può occuparsi di un paziente affetto da disturbo pedofilico, solo dopo aver affrontato e risolto i tumulti interiori provocati da queste esperienze. Durante la terapia, inoltre, è necessario considerare il ruolo che il terapeuta ricopre, di persona informata di fatti che costituiscono reato. Non volendo in questa sede addentrarmi nei cavilli deontologici e giuridici, metto a disposizione per un approfondimento, (1) il Codice deontologico degli psicologi italiani e (2) una analisi degli Obblighi di denuncia per gli psicologi.